Recupero delle spese legali e di consulenza tecnica: la procedura RESPEL

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L’Inps ha annunciato l’attivazione di una nuova procedura denominata RESPEL, finalizzata al recupero delle spese legali e di consulenza tecnica, mediante emissione di avviso di addebito, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Con il messaggio 3 maggio 2019, n. 1708 viene illustrato il procedimento esecutivo di recupero mediante questa procedura e vengono fornite le istruzioni contabili e operative per l’emissione dell’avviso di addebito (AVA).

L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”. A seguito di quanto stabilito dal dettato normativo l’Istituto, con determinazione presidenziale n. 72 del 30 luglio 2010, ha fissato i contenuti dell’avviso di addebito, che ha valore di titolo esecutivo.

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Nei procedimenti per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATPO), di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile, riferiti all’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, il giudice adito definisce il ricorso con decreto, con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), ovvero con ordinanza che dispone anche sulle spese. A tale regola fa eccezione l’ipotesi del ricorrente non abbiente, ovvero dell’istante che, nell’anno precedente a quello della pronuncia del giudice, risulti titolare di un reddito imponibile, ai fini Irpef, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

In tale caso, l’articolo 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha innovato l’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, ha espressamente previsto che, salvo quanto disposto dall’articolo 96 del medesimo codice (responsabilità processuale aggravata per lite temeraria), la parte soccombente nei giudizi di contenzioso previdenziale e assistenziale non può essere condannata al pagamento delle spese di lite.

Procedura RESPEL

La statuizione sulle spese di lite e di consulenza tecnica ha carattere decisorio e costituisce un credito per l’Istituto, la cui riscossione, in caso di inadempienza, può essere effettuata con le modalità di cui al citato articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010. Sulla base di tali disposizioni è stata realizzata la nuova procedura denominata “RESPEL”, preposta al recupero in via coattiva delle spese di lite, indicate dal giudice nel decreto di omologa, e delle spese di consulenza tecnica poste a carico del cittadino ricorrente e soccombente.

Il procedimento prevede l’emissione dell’avviso di addebito (AVA) nel caso in cui il cittadino non abbia provveduto al pagamento delle somme indicate nell’invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso, secondo le modalità di seguito descritte.

Procedimento esecutivo mediante RESPEL

Il procedimento amministrativo ha inizio con la comunicazione al ricorrente e all’avvocato costituito dell’invito ad adempiere, corredato del modello F24, recante gli estremi del provvedimento giudiziale che definisce il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’articolo 445-bis del codice di procedura civile e la liquidazione delle spese legali e di consulenza tecnica d’ufficio in favore dell’Istituto, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito, si procederà al recupero coattivo, mediante trasmissione del credito all’Agente della Riscossione competente.

Il personale amministrativo addetto alle funzioni di rappresentanza e difesa dell’Inps,  a seguito dell’acquisizione del decreto di omologa e previa verifica che non penda ricorso per Cassazione e che il medesimo provvedimento non sia stato già trasmesso per il recupero delle spese all’Avvocatura di Sede, utilizzando l’apposita funzionalità “Recupero Crediti” esposta in procedura “SISCO” nel tab. “Definizione”, inseriti i campi richiesti, tra cui la PEC dell’avvocato di controparte e gli importi oggetto del recupero, provvede ad inviare, tramite la procedura “SISCO”, la richiesta per la preparazione dell’invito ad adempiere, contenente le seguenti informazioni relative al credito.

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