Reato di tortura: approvato in via definitiva il ddl che introduce il reato di tortura in Italia!

Reato di tortura, approvato in via definitiva il ddl che introduce il reato di tortura in Italia

Reato di tortura, approvato in via definita il ddl che introduce il reato di tortura in Italia. L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl che introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano. I sì sono stati 198 (Pd e Ap), i no 35 (Fi, Cor, Fdi e Lega), gli astenuti 104 (M5S, Si, Mdp, Scelta civica e Civici e innovatori). La legge introduce nell’ordinamento il reato di tortura, recependo così le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo quali sono le principali novità introdotte da questo provvedimento. Le pene previste sono pesanti: la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, che salgono fino a un massimo di 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri.

Reato di tortura, il nuovo articolo 613-bis del codice penale.

Il nuovo articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni “chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. La pena sale da 5 a 12 anni se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

L’articolo 2 stabilisce che “le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili” in un processo penale. Se c’è “una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà”. Se invece “dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta”.

Punita anche l’Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Viene anche punita l’Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter). Si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio “il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso”.

Le ulteriori disposizioni su espulsioni, estradizioni, immunità.

Sono vietate le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta che sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura. La disposizione – sostanzialmente aderente al contenuto dell’articolo 3 della Convenzione Onu – precisa che tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni “sistematiche e gravi” dei diritti umani. Viene poi previsto l’obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.

Il provvedimento esclude il riconoscimento di ogni “forma di immunità” per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale (comma 1). L’immunità diplomatica riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia nonché il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l’Italia da parte di uno Stato estero. Seguono l’articolo 5 (invarianza degli oneri) e l’articolo 6 (entrata in vigore).

Introduzione del Reato di tortura: i primi commenti dell’associazione Antigone.

“In Italia da oggi c’è il reato di tortura nel codice penale. Una legge da noi profondamente criticata per almeno tre punti: la previsione della pluralità delle condotte violente, il riferimento alla verificabilità del trauma psichico e i tempi di prescrizione ordinari”. Così in una nota l’Associazione Antigone. La legge approvata che incrimina la tortura non è la nostra legge e non è una legge conforme al testo Onu – denuncia Antigone -. Per noi la tortura è e resta un delitto proprio, ossia un delitto che nella storia del diritto internazionale, è un delitto tipico dei pubblici ufficiali”.

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