Rapporti tra NASpI e pensioni d’invalidità

Pensioni d'invalidità e invalidità previdenziali 2018: l'analisi di Itinerari previdenziali

L’Inps ha fornito chiarimenti sull’Indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità con la circolare n. 88 del 12 giugno 2019. L’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede l’incompatibilità dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui la norma non prevede il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Con la circolare n. 138/2011 sono state fornite le istruzioni operative per l’attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale ed è stato inoltre precisato che, in caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.

Decadenza dalla NASpI

L’Ente previdenziale con la circolare n. 88 del 12 giugno 2019 ha chiarito in quali termini opera la disciplina della decadenza dalla NASpI ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs n. 22/2015. Innanzitutto, precisa l’Inps, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata ( circolare Inps n. 134/2004.)

Pensione anticipata e di vecchiaia

In tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata. Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale di cui al menzionato articolo 11.

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