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Pubblicità occulta sui social, vietata anche ai piccoli influencer

Autore: Orlando Manzi
7 Agosto 2018
- Categoria: Diritto, News

Pubblicità occulta, ultime news. A distanza di un anno dal primo provvedimento, l’Antitrust torna a bacchettare gli utenti dei social network per il ricorso, sempre più frequente, a forme di pubblicità occulta. Occhio all’hashtag #adv, anche per chi non ha molti follower.

L’Antitrust ha richiamato anche gli utenti dei social network con un numero non elevato di follower a rendere chiara la finalità commerciale dei post. Le associazioni dei consumatori incalzano affinché si passi dalla moral suasion alle sanzioni.

Pubblicità occulta vietata sui social anche a piccoli influencer.

Si chiama influencer advertising ed è ormai una modalità consolidata di comunicazione. Blogger e star dei social diffondono su blog, vlog e social network, foto, video e commenti in cui mostrano sostegno o approvazione per determinati brand. Facebook e Instagram ne sono pieni, ma il fenomeno è diffuso anche su Twitter, Youtube, Snapchat e MySpace.

L’endorsement pubblico genera un effetto chiaramente pubblicitario. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, però, avverte: questo genere di comunicazione, che può dar luogo a forme di pubblicità occulta, obbliga tutti gli utenti a conformarsi alle regole del Codice del consumo e a rivelare la reale natura del messaggio.

Non solo per i personaggi più noti, ma anche gli utenti dei social network con un numero di follower non troppo elevato.

Già in un intervento del 2017, l’Autorità aveva sollecitato tutti gli operatori coinvolti a fornire al pubblico dei “seguaci” indicazioni adeguate nel caso in cui il post derivi da un rapporto di committenza e abbia una finalità commerciale, anche nel caso in cui i prodotti vengano forniti all’influencer in modo gratuito. Lo scopo promozionale deve essere sempre riconoscibile.

Ad esempio, inserendo hashtag come #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising (anche abbreviato in #adv) o #inserzioneapagamento. Se per la promozione non è previsto un corrispettivo, la foto o il post va comunque accompagnato dall’avvertenza #prodottofornitoda, seguito dal nome del brand.

Ormai anche le piattaforme di social network mettono a disposizione degli influencer strumenti specifici per rendere manifesto il rapporto di sponsorizzazione. I titolari dei brand possono utilizzare modalità di notifica e controllo dei richiami ai propri marchi.

Anche se la presenza sull’immagine di un tag che rinvia al profilo o al sito del brand può ben esprimere l’effetto pubblicitario, l‘Agcm ribadisce che la mancanza di ulteriori elementi può non rendere evidente per tutti i consumatori l’eventuale natura promozionale delle comunicazioni. Per questo, l’Autorità continuerà a monitorare il fenomeno, adottando le misure valutate di volta in volta più opportune per contrastarlo.

Esultano le associazioni dei consumatori che hanno denunciato i micro-influencer che, approfittando di non essere sotto i riflettori come le grandi star, continuavano a fare pubblicità camuffata senza alcun rispetto delle pur minime regole di trasparenza imposte dal Codice del consumo, come ha spiegato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news
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Orlando Manzi

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Passioni, hobby e interessi: scrittura, giornalismo libri e riviste.
Mail: o.manzi@diritto.news

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