Proroga di Opzione donna: le novità dalla circolare Inps

Proroga di Opzione donna: le novità dalla circolare Inps

L’Inps ha pubblicato la circolare n.18 del 7 febbraio 2020 con la quale vengono fornite indicazioni in merito all’esercizio del diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato definito“Opzione donna”, disciplinato con decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, prorogato di un anno dalla Legge di bilancio 2020.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (Legge di Bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, supplemento Ordinario n. 45/L, ha prorogato i termini per la maturazione dei requisiti necessari all’accesso ad Opzione donna al 31 dicembre 2019.

Proroga di Opzione donna

Possono accedere alla pensione anticipata in regime di Opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Ricordiamo che il pensionamento in regime di Opzione donna comporta la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Decorrenza del diritto alla pensione

Il diritto alla decorrenza della pensione in regime di Opzione donna si consegue trascorsi: dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; quindi al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.

L’Inps ha precisato che le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della proroga.

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