Processo penale, le novità sul Disegno di Legge che lo riforma

Processo penale, le novità sul Disegno di Legge che lo riforma

Il Disegno di Legge sulla riforma del processo penale, A.C. 2435, recante la “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” prende in esame la riforma del processo penale. Una riforma, come spiega il sito Romait.it, che dovrebbe essere attuata entro un anno. Vediamo insieme alcune delle modifiche più significative contenute nel Disegno di Legge che potrebbero trovare applicazione.

L’intento della riforma è quello di prevedere che il pubblico ministero, qualora non abbia elementi che consentano di formulare una ragionevole prognosi di condanna, debba necessariamente richiedere l’archiviazione. Oltre a ciò si vogliono modificare i termini della durata delle indagini preliminari, prevedendo proroghe nel caso in cui queste siano alquanto complesse.

Riti alternativi!

La riforma vuole rendere più praticabili i riti alternativi, in quanto strumenti deflattivi del rito dibattimentale. Nel caso di patteggiamento, si dovrà prevedere che, qualora la pena detentiva superi i due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla confisca facoltativa. Il giudizio abbreviato, al contrario, subirà modifiche inerenti alle condizioni necessarie per l’accoglimento della richiesta, che dovrà essere subordinata a un’integrazione probatoria.

Questa, a sua volta, potrà essere ammessa nel caso si renda necessaria per la decisione o nel caso in cui detto procedimento speciale consenta di economizzare i tempi del procedimento dibattimentale. Per il medesimo, inoltre, sarà prevista una riduzione di un sesto della pena, nel caso in cui non venga proposta impugnazione da parte dell’imputato e il termine concesso al Pubblico Ministero per chiedere l’emissione di detto decreto, sarà aumentato da sei mesi a un anno.

Il dibattimento e il giudizio monocratico!

Per quanto riguarda la fase del dibattimento i giudici dovranno fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze. Le parti, a loro volta, dovranno illustrare le loro richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle stesse. All’interno del giudizio monocratico è prevista l’introduzione di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio da celebrarsi davanti a un giudice diverso da quello che sarà interessato al dibattimento. Il giudice, in tal caso, dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non permettano di prevedere una condanna.

Le impugnazioni e la condizione di procedibilità!

Al giudizio di appello vengono estese le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze e viene previsto che l’appello debba essere trattato con rito camerale non partecipato. Salva diversa richiesta dell’imputato o del suo difensore. Relativamente al giudizio in Cassazione, al contrario, la trattazione dei ricorsi deve avvenire con contraddittorio scritto, senza l’intervento dei difensori, salva diversa richiesta delle parti.

La riforma vuole ampliare l’ambito di applicazione della procedibilità a querela, disponendo la procedibilità a querela per ulteriori reati contro la persona o contro il patrimonio. Reati che prevedano una pena non superiore, nel minimo, a due anni. Al contempo la riforma vuole potenziare gli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, per ridurre i casi nei quali il procedimento penale giunga al dibattimento. La riforma vuole estendere l’applicabilità della sospensione del procedimento penale con messa alla prova per specifiche ipotesi delittuose. A condizione che vengano prestati percorsi risocializzanti o riparatori da parte degli autori di tali reati.

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