Processo civile: le ultime novità sulla riforma dell’udienza cartolare

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Attraverso l’art. 127-ter c.p.c. è stato inserito, nel codice di rito, l’istituto del deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza. Dalla sua collocazione sistematica si ricava la tendenziale applicabilità ai procedimenti e alle tipologie di udienza in generale. In ogni caso, occorre coordinare la norma con le altre disposizioni processuali contenute nel CPC e interpretarne sistematicamente l’ambito applicativo.

La nuova disciplina sull’udienza cartolare.

Come spiegano gli avvocati Riccardo Paglia e Alfredo Talenti sul sito ntplusdiritto.ilsole24ore.com, diversamente dalla gran parte delle disposizioni della riforma del processo civile introdotta con il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, che saranno applicabili ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la nuova disciplina della cosiddetta udienza cartolare è già entrata in vigore, trovando applicazione ai giudizi civili pendenti a partire dal 1° gennaio 2023. Infatti, per non creare vuoti normativi, il legislatore ha deciso di annoverare l’art. 127-ter c.p.c. tra le disposizioni con entrata in vigore anticipata rispetto al complesso della riforma del processo civile.

Facoltà generale e discrezionale del Giudice.

In effetti il nuovo comma 3° dell’art. 127 c.p.c. riconosce al Giudice la facoltà di disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte. L’art. 127-ter c.p.c., rubricato “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza”, prevede al comma 1° che il Giudice possa discrezionalmente determinarsi nel senso di sostituire l’udienza già fissata, ovvero ancora da fissarsi, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti. Tale facoltà è di carattere generale e discrezionale (eccetto l’ipotesi di richiesta congiunta delle parti).

E dunque, di regola, la decisione di sostituire l’udienza in presenza con la trattazione scritta fa parte di una valutazione discrezionale del Giudice. Nel caso in cui il Giudice non se ne valga, le parti costituite in giudizio hanno, a loro volta, facoltà di chiedere lo scambio di note scritte ed in tal caso il Giudice perde la possibilità di scelta ed è tenuto a disporre in conformità.

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