Prestazioni previdenziali soggette a condizionalità: NASpI e DIS-COLL

Pensioni d'invalidità e invalidità previdenziali 2018: l'analisi di Itinerari previdenziali

L’Inps ha fornito chiarimenti circa le istruzioni operative per la gestione delle domande per l’accesso alle prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali, riferite a soggetti irreperibili e senza fissa dimora, con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019. L’Ente previdenziale ha precisato che con il messaggio n. 2702 del 4 luglio 2018 sono state date indicazioni in ordine alla gestione dell’informazione di soggetto “irreperibile” e “senza fissa dimora”, che, a seguito di recenti implementazioni procedurali, è visualizzabile nell’Archivio Anagrafico Unico (ARCA).

La dichiarazione di irreperibilità, effettuata dai Comuni nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio al termine di un iter amministrativo regolamentato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, comporta la cancellazione di un soggetto dall’anagrafe comunale e, conseguentemente, la perdita di una serie di diritti civili, quali il diritto al voto, l’impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento, nonché la cancellazione dall’assistenza sanitaria. In alcuni casi, dal fatto che un soggetto si trovi in tale condizione, può scaturire anche la perdita del diritto ad alcune prestazioni a sostegno del reddito, se la prestazione è stata già concessa ed è in corso di pagamento, o il mancato riconoscimento, nel caso di nuova domanda.

Prestazioni previdenziali ed assistenziali

L’Istituto previdenziale distingue, nell’ambito delle prestazioni a sostegno del reddito, tra le prestazioni previdenziali, che normalmente non prevedono tra i requisiti di accesso quello della residenza, e le prestazioni assistenziali, che generalmente sono erogate solo ai soggetti residenti nel territorio nazionale.

Prestazioni previdenziali soggette a condizionalità: NASpI e DIS-COLL

La residenza non costituisce requisito di accesso ai fini del riconoscimento delle prestazioni a carattere previdenziale, essendo possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio. Tuttavia, tra queste, vi sono alcune prestazioni, quali la NASpI e la DIS-COLL, per le quali, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è stato previsto il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità. Per tali prestazioni, infatti, a seguito della sottoscrizione del patto di servizio, i disoccupati devono rendere la loro disponibilità ed hanno l’obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l’impiego. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni che vanno dalla decurtazione della prestazione fino alla decadenza dalla stessa e dallo stato di disoccupazione.

I chiarimenti dell’ANPAL

L’ANPAL ha avuto modo di chiarire, sia con la nota prot. n. 9616 del 30 luglio 2018 che con la circolare n. 4 del 29 agosto 2018, che i Centri per l’impiego possono “procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online.

Nel patto di servizio sottoscritto, peraltro, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità. Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce, peraltro, anche il requisito per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di NASpI.” Ne consegue, dunque, che la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dei trattamenti di NASpI e di DIS-COLL.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore