Presentazione della domanda di indennità NASpI in caso di malattia

Approvato il bilancio preventivo 2018 dell’Inps

Con il messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019, l’Inps ha fornito chiarimenti circa la decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di malattia. L’Ente previdenziale ha precisato che nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, per  la decorrenza del termine ed alla sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASpI  si rende necessario tenere conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro.

Per determinate categorie di lavoratori dipendenti, infatti, (ad esempio, i lavoratori a tempo indeterminato), la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l’erogazione della correlata prestazione economica. L’Inps ha  chiarito che nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie.

Caso di malattia comune insorta dopo la data di cessazione del rapporto

Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua (paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94 del 2015). 

Caso di malattia comune insorta durante il rapporto di lavoro

Laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

Decorrenza del termine di decadenza

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009 e Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011) si è espressa affermando che la cessazione del rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore; laddove invece la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso; la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.

Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie.

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