Prescrizione contributi pensioni: comunicazioni anche dopo il 1° gennaio 2019

Prescrizione contributi pensioni: comunicazioni anche dopo il 1° gennaio 2019

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è intervenuto per fornire un chiarimento in merito alla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche, confluite nell’INPS. Ricordiamo che l’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335 ha previsto la riduzione del termine di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche da 10 a 5 anni.

Comunicazioni anche dopo il 1° gennaio 2019.

Nella circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che ha prorogato i termini di prescrizione dei contributi al 31/12/2018, inizialmente fissati al 31 dicembre 2017, sono anche fornite istruzioni in merito alla verifica del proprio “estratto conto INPS/INPDAP”, per controllare se sia aggiornato con tutti i contributi previdenziali versati.

L’Inps chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019. Ciò che cambia, a partire da questa data, è che l’Amministrazione – datrice di lavoro: non avrà più la possibilità di regolarizzare i versamenti mancanti, cosa possibile sino al 31 dicembre 2018; dovrà sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione.

I dipendenti quindi, potranno chiedere la variazione della propria posizione assicurativa anche dopo il 31 dicembre 2018. La prescrizione dei contributi non influirà sulla pensione, considerato che, per i contributi prescritti, provvederà l’amministrazione.

Per verificare la propria posizione assicurativa, si deve visionare il proprio estratto conto contributivo. Per fare questo si deve accedere all’area riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice fiscale, PIN o SPID), Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto.

In caso di contributi mancanti, si deve segnalare, con domanda on-line RVPA (richiesta variazione posizione assicurativa), eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale. Per l’istanza RVPA non è fissato alcune termine perentorio.

La data del 1° gennaio 2019, come data ultima per la verifica e la segnalazione di eventuali contributi mancanti, interessa invece gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali.

Per le suddette categorie, in caso di prescrizione di contributi, il datore di lavoro pubblico può (e non deve) sostenere l’onere della rendita vitalizia (riferito al periodo di contribuzione mancante).

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