Pensioni scuola: pubblicato decreto ministeriale, domande on line entro il 12 dicembre 2018

Pensioni: pubblicato decreto ministeriale, domande on line entro il 12 dicembre 2018

E’ stato pubblicato dal Ministero dell’istruzione di concerto con l’Inps, il decreto Ministeriale 727 del 15 novembre 2018. Per i pensionamenti  del personale della scuola (docenti/educatori e ATA) a partire dal 1 settembre 2019. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 12 dicembre 2018. Invece, per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2019.

 

Domande di pensione: entro il 12 dicembre per i docenti e personale Ata e 28 febbraio 2019 per i dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande, la nota di accompagnamento del decreto precisa che I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

L’articolo 2 del decreto “Accertamento dei requisiti pensionistici” prevede che “l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIURlINPS.”.

Gli Uffici Scolastici Territoriali, come stabilisce l’art. 2 al punto 3 del decreto, devono provvedere all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal I”
settembre 2019.

All’art. 3 del decreto si legge, che l’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del
minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’ accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare. Quando l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

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