Pensioni Quota 100: le novità sulla dichiarazione reddituale

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L’Inps ha provveduto a fornire le istruzioni operative per la dichiarazione reddituale per l’accesso alle pensioni anticipate cosiddette “Quota 100”, introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, (all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), è possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata in regime di Quota 100 al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia previsti nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100 comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di percezione dei predetti redditi e il recupero delle rate eventualmente già corrisposte. (Circolare Inps n. 11 del 29 gennaio 2019).

Dichiarazione reddituale per le istanze di pensione Quota 100 

Coloro che intendono accedere alle pensioni anticipate in regime di Quota 100 devono dichiarare nella domanda, in via preventiva, l’assenza o meno di redditi incumulabili, (circolare n. 117/2019), percepiti successivamente alla decorrenza della pensione, in relazione all’anno di decorrenza della stessa.

È necessario dichiarare in via preventiva anche l’importo di eventuali redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione e l’importo di eventuali redditi da percepire successivamente alla decorrenza della pensione derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza stessa. In tali casi è necessario indicare anche il periodo temporale in cui l’attività è stata realizzata.

Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione

Non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: le indennità percepite dagli amministratori locali (articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL ) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive, i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro, i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale (articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222), le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni, le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario, le indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva , i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR e l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

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