Pensioni liberi professionisti: le ultime novità sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi

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L’Inps ha fornito le istruzioni per la rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2019 in riferimento alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 con la circolare n. 30 del 15 febbraio 2019. L’Ente ha chiarito che i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2019 devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla circolare.

L’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, dispone che il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni anno l’Istituto, con apposita circolare, fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento.

Domande di ricongiunzione per il 2019

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2019, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 24 del 02/02/2018 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2018, pari all’1,1%.

Con la circolare Inps si forniscono le istruzioni per il corretto uso delle tabelle, la tabella I/2019, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 1,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità , e la tabella II/2019, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 1,1% .

Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.

L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2019 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.

Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.

Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2019 in  corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.

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