Pensioni, il ricalcolo secondo le indicazioni dell’INPS

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I pensionati che hanno passato periodi di disoccupazione nei cinque anni antecedenti il primo trattamento potranno chiedere il ricalcolo dell’assegno tramite la procedura di neutralizzazione. È questo il contenuto del messaggio dell’INPS 883/2022 che recepisce la sentenza n. 82 del 2017 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”.

Come riferisce il sito tg24.sky.it,  secondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore”.

Quando si può chiedere il ricalcolo!

Il ricalcolo si potrà chiedere, spiega l’INPS, per “le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo misto”. L’INPS precisa che i periodi di contribuzione per disoccupazione sono quelli derivanti dall’avvenuta erogazione delle seguenti prestazioni: Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali; Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti; Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), mini-ASpI; Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI); Indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.

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