Pensioni giornalisti: le novità dalla Legge di Bilancio 2020

Pensioni giornalisti: le novità dalla Legge di Bilancio 2020

Al fine di sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali   periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, la  legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), autorizza la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa.

L’onere annuale sostenuto dall’INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all’Istituto ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, della medesima legge n. 416 del 1981. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Pensioni anticipate per i dipendenti di aziende in ristrutturazione

La legge di Bilancio 2020 stabilisce, inoltre che all’articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, il comma 2 venga sostituito dal seguente: “2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un’assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa”.

Revoca del finanziamento concesso

L’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile,
anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d’autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un’azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore