Pensioni erroneamente erogate: la corresponsabilità dell’assicurato

Approvato il bilancio preventivo 2018 dell’Inps

La Corte di Cassazione civile sez. lav., con la sentenza n° 23114 depositata in cancelleria il 17 settembre 2019 si è espressa sul ricorso proposto dall’Inps avverso la sentenza n. 436/2013 della Corte d’Appello di Brescia, che condannava l’istituto al risarcimento del danno in favore dell’ O. determinandolo nei ratei di pensione che l’Inps assumeva indebitamente riscossi e nella retribuzione netta perduta, pari ad Euro 2800,00 al mese, abbattuta del 30% e per 12 mesi, con decorrenza dall’eliminazione della pensione.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ribadito che l’INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell’interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall’inadempimento dell’obbligo legale previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l’ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018).

L’assicurato ha tuttavia l’obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l’evento produttivo di danno quando l’erroneità dei dati forniti dall’istituto sia riscontrabile sulla base dell’ordinaria diligenza, esercitabile nell’ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l’evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto.

Pensione erroneamente erogata: il caso

Il signor O.G. adiva il Tribunale di Bergamo ed esponeva di avere richiesto all’INPS il 31 gennaio 2009 di conoscere la propria posizione contributiva e di avere ricevuto dall’istituto il successivo 2 febbraio 2009 comunicazione certificativa con cui si attestava l’esistenza di un numero di contributi utili per il conseguimento della pensione di anzianità. Egli aveva quindi rassegnato le proprie dimissioni dalla società Autostrade per l’Italia, presso la quale era impiegato, ed aveva chiesto ed ottenuto il trattamento di quiescenza con decorrenza dal primo aprile 2010.

Aggiungeva di avere successivamente ricevuto una lettera raccomandata da parte dell’INPS con la quale si comunicava che la pensione di anzianità era stata eliminata con decorrenza dal primo dicembre 2011, poiché i contributi relativi al periodo dal primo novembre 1967 al 31 marzo 1972, relativi ad attività di apprendista artigiano, erano risultati appartenere ad altra persona avente lo stesso cognome e la stessa data di nascita del signor O. (si trattava di contributi relativi al fratello gemello). In data 17 novembre 2011 riceveva ulteriore lettera raccomandata con la quale l’INPS chiedeva la restituzione della somma di Euro 53.013,50 corrisposta a titolo di pensione indebitamente fruita nell’arco di tempo compreso tra l’aprile 2010 e il novembre 2011.Il ricorrente chiedeva di essere risarcito dei danni a lui arrecati dall’errata comunicazione.

La sentenza della Corte d’Appello

La Corte territoriale, premessa la natura contrattuale della responsabilità dell’INPS e ritenuto pacifico l’errore commesso nell’estratto conto certificativo rilasciato all’ O., riteneva che non sussistessero elementi per escludere la responsabilità risarcitoria dell’INPS, non avendo l’ente fornito la dimostrazione dell’inevitabilità dell’errore ovvero della sua commissione per causa non imputabile ai propri uffici. Riteneva tuttavia che dovesse riconoscersi il concorso colposo dell’appellato nella causazione del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, considerato che sussisteva un suo onere di cooperazione per evitarne l’aggravamento e che, nel caso, l’ O. ben avrebbe potuto sincerarsi della correttezza dei dati esposti nell’estratto certificativo che gli era stato consegnato, quantomeno riscontrandoli con il libretto di lavoro che gli era stato riconsegnato.

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