Pensioni e TFS del personale Anac: i chiarimenti dell’Inps

Approvato il bilancio preventivo 2018 dell’Inps

Pensioni Anac: i chiarimenti dell’Inps sul TFS.  In virtù dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, i compiti e le funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) sono stati trasferito all’Autorità anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC) di cui all’articolo 13 del D.lgs. 150/2009, rinominata successivamente Autorità nazionale anticorruzione.

Il ruolo unico dell’ANAC viene precisato e stabilito mediante un apposito Piano di riordino, predisposto dal Presidente dell’ANAC. Il Piano di riordino adottato con D.P.C.M. il 1° febbraio 2016, con efficacia a partire dal 10 febbraio 2016, ha esteso in via transitoria a tutto il personale dell’ANAC, la stessa disciplina giuridica ed economica già in vigore per il personale della ex AVCP.

L’Inps ha fornito chiarimenti sulla valutazione dell’indennità di Autorità ai fini del trattamento di fine servizio e degli elementi retributivi ai fini pensionistici del personale ANAC con il Messaggio n. 1552 del 9 aprile 2018. Per quanto riguarda la valutazione dell’indennità di Autorità ai fini del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto per il personale non dirigente, l’Inps ha precisato che deve essere considerata utile ai fini della determinazione della base di calcolo nei confronti dei dipendenti dell’ANAC cessati dal servizio a decorrere dal giorno 11 febbraio 2016 (con ultimo giorno di servizio il 10 febbraio 2016), l’indennità di Autorità, per tredici mensilità.

Pensioni Anac: gli effetti della nuova struttura retributiva

Quale effetto del punto 9 del Piano di riordino adottato con D.P.C.M. il 1° febbraio 2016, la struttura della retribuzione spettante al personale di ruolo dell’Autorità è stata semplificata accorpando le voci ad oggi corrisposte in maniera fissa e continuativa nel trattamento economico fondamentale.

Per quanto riguarda il trattamento economico accessorio, esso comprende esclusivamente le voci della retribuzione che non hanno carattere di fissità e continuità e quindi, connesse all’effettivo svolgimento delle prestazioni ed oggetto di valutazione. Per determinare la base pensionabile del personale non dirigente come stabilito nell’ articolo 13, lett. a) del decreto legislativo n. 503/1992, viene valorizzato il trattamento economico fondamentale. Per quanto riguarda il personale dirigente, invece, sarà valorizzato il trattamento economico fondamentale ad eccezione della retribuzione di risultato.

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