Pensioni e Legge di Bilancio 2018: la deroga all’innalzamento dell’età pensionabile

Pensioni e Legge di Bilancio 2018: deroga all'innalzamento dell'età pensionabile

Pensioni ed età pensionabile: le novità dalla Legge di Bilancio 2018. La Legge di Bilancio 2018, (legge 27 dicembre 2017, n. 205 articolo 1, commi 147 e 148  lettera a) ha stabilito una deroga all’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni, previsto per il 2019 quale adeguamento alla speranza di vita, per alcune categorie di lavoratori: i dipendenti che svolgono mansioni riconosciute come gravose da almeno sette anni, da calcolare nei dieci anni precedenti alla richiesta di pensionamento e che hanno versato i previsti contributi per almeno 30 anni.

Al comma 150 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 viene precisato che quanto stabilito nel comma 147 non trova applicazione per quei lavoratori che al momento del pensionamento beneficiano dell’Ape sociale. Ne segue che la deroga sull’età pensionabile è diretta ai lavoratori in oggetto che non sono, o non sono più, titolari dell’Ape sociale.

Legge di Bilancio 2018: le categorie delle attività cosiddette “gravose”

Con Legge di Bilancio 2018 è stato stilato un elenco di mansioni riconosciute come gravose, per quale quali non trova applicazione l’adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile. Di seguito la lista di tali mansioni: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011, marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore