Pensioni, aumenti a ottobre, tutte le novità

Pensioni, le date dei pagamenti di settembre 2021

L’incalzante aumento del costo della vita conseguenza della ripresa post-COVID prima e della guerra in Ucraina poi, ha spinto il governo Draghi a fare un nuovo decreto-legge, con una serie di misure economiche volte a sostenere i portafogli dei cittadini. In continuità con il precedente D.L. “Aiuti”, il 10 agosto scorso è entrato in vigore il decreto Aiuti-bis, che contiene due importanti misure a livello pensionistico.

Come spiega il sito Lavoroediritti.com, l’intento è quello di contrastare l’inflazione, da un lato anticipando al 1° novembre prossimo il conguaglio della rivalutazione 2021 delle pensioni e, dall’altro, riconoscendo da ottobre 2022, in misura transitoria pari al 2%, la rivalutazione per l’anno corrente, altrimenti spettante dal 1° gennaio 2023.

Due provvedimenti!

L’articolo 21 del Decreto Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022 numero 115) dal titolo “Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022” prevede due distinte misure che hanno lo scopo di contrastare gli “effettivi negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche”: l’anticipo al 1° novembre 2022 del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni relativa all’anno 2021, corrispondente allo 0,2%; Il riconoscimento anticipato, a partire dal prossimo 1° ottobre, della rivalutazione delle pensioni 2022 (altrimenti decorrente dal 1° gennaio 2023) pari al 2%.

Conguaglio anticipato!

Per far fronte all’aumento del costo della vita, l’articolo 21 del Decreto “Aiuti-bis” prevede innanzitutto di anticipare al 1° novembre 2022, le operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione 2021, altrimenti in programma a partire dal 1° gennaio 2023. Dal momento che l’Inps ha applicato provvisoriamente, nel corso dell’anno corrente, una rivalutazione 2021 pari all’1,70%, rispetto a quella effettiva dell’1,90%, dal prossimo 1° novembre: le pensioni avranno un aumento dello 0,2%; l’aumento dello 0,2% riguarderà, retroattivamente, anche le prime dieci mensilità dell’anno, da gennaio ad ottobre. A differenza dell’aumento straordinario del 2% il conguaglio anticipato spetta senza alcun requisito economico.

Rivalutazione straordinaria!

La seconda misura prevista dall’articolo 21, riconosce ai pensionati che rispettano determinati requisiti economici, una rivalutazione straordinaria del 2%. In sostanza viene anticipato alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 (compresa la tredicesima) l’aumento delle pensioni, calcolato con riferimento all’anno corrente, altrimenti decorrente dal 1° gennaio 2023. La rivalutazione sarà applicata con il sistema attualmente vigente, disciplinato dall’articolo 1, comma 478, della Legge 27 dicembre 2019 numero 160. Questo significa che l’incremento rispetterà i seguenti criteri di progressività: 100% dell’incremento per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo Inps; 90% dell’incremento per le pensioni comprese tra quattro e cinque il trattamento minimo; 75% dell’incremento per le pensioni oltre cinque volte il trattamento minimo.

Si ricorda che con la Circolare del 28 febbraio 2022 numero 33 l’Inps ha fissato il trattamento minimo per l’anno corrente in 524,35 euro mensili. L’articolo 21 prevede espressamente che l’aumento derivante dalla rivalutazione straordinaria del 2% non sarà considerato, per l’anno corrente, ai fini del “superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito”. L’istituto della perequazione automatica risponde alla necessità di adeguare l’importo delle pensioni all’aumento del costo della vita. L’applicazione è garantita a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, nonché dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive.

Ad essere interessate dalla perequazione sono le pensioni dirette e quelle ai superstiti (come la pensione di reversibilità e la pensione indiretta), indipendentemente dal fatto che siano integrate al trattamento minimo. L’adeguamento dei trattamenti pensionistici avviene al primo gennaio di ogni anno, in base agli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertati dall’Istat. La percentuale di rivalutazione, corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio dell’anno precedente, non può in ogni caso essere inferiore a zero.

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