Pensioni, Ape volontaria: cos’è e come funziona

Pensioni, Ape volontaria: cos'è e come funziona

L’Ape volontaria è un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. Come riportato sul sito dell’Inps è riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019.

Pensioni, Ape volontaria: a chi si rivolge e come funziona.

L’Ape volontaria, è la sottoscrizione di una convenzione con banche e assicurazioni che anticipano i soldi al pensionando, per poi riscuoterli trattenendoli dall’assegno di quiescenza, con gli interessi, nel corso di 20 anni che partono dalla data di pensionamento indicata dalla riforma Fornero.

Questo anticipo finanziario a garanzia pensionistica può essere richiesto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Vengono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

Come viene riportato sul sito dell’Inps, il prestito viene erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Esso decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di APE.

Per la certificazione del diritto a questa sorta di pensione anticipata, si deve fare una prima domanda online all’INPS, che dopo opportune verifiche, indicherà l’importo massimo ottenibile per l’assegno APe e le date entro cui presentare domanda vera e propria.

Le somme erogate sono a titolo di prestito, e non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE, pertanto, si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza previsti dagli appositi accordi quadro.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

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