Pensioni anticipate scuola: tutte le novità dalla circolare del Miur

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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha pubblicato la circolare di attuazione del decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, per la cosiddetta “quota 100” e tutte le altre forme di trattamento di pensione anticipata. Nella circolare vengono riportati nel dettaglio i requisiti necessari e le indicazioni operative per aderire alle varie forme di pensionamento anticipato. La domanda potrà essere presentata on line dal 4 al 28 febbraio prossimi attraverso il sistema Polis.

Il predetto decreto – legge, all’articolo 14 ed in particolare ai commi 1 e 7, all’art. 15, commi
1 e 4 e all’art. 16 comma 3, fissa il termine finale del 28 febbraio 2019 per la presentazione, da
parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per pensionamento
anticipato dal servizio. Rimane confermato, anche per i Dirigenti Scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2019
per la presentazione delle domande di dimissione volontaria e delle altre tipologie di accesso al
trattamento pensionistico già previste dal D.M. n 727/2018.

Pensione anticipata per il personale scolastico

Nella circolare viene chiarito che le domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019, ai sensi dell’art.
59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come richiamata dall’art. 14, comma 7, dall’art. 15, comma 4 e dall’art. 16 comma 3, del decreto legge n 28 gennaio 2019, n.4. Il decreto sopra richiamato prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola in possesso di uno dei seguenti requisiti al 31 dicembre 2019:

L’articolo 14, comma 1, prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un età anagrafica di almeno 62 anni e di un anzianità contributiva minima di 38 anni ( cd. pensione quota 100).

L’art. 15, comma 1, innovando l’art. 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, consente l’accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. In tali casi è, anche, consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997,
n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

L’art. 16, comma 1, prevede il diritto al trattamento pensionistico anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni (Opzione donna).

Gestione delle domande di cessazione

Nella circolare del Miur viene chiarito che è necessario un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo
dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi
competenti dell’INPS per tutto il personale scolastico (docenti scuola infanzia e primaria, docenti
secondaria di I e II grado, PED-Personale Educativo, IRC-Insegnanti Religione Cattolica, Dirigenti
scolastici, ATA).

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