Pensioni anticipate, Quota 100 ed Ape sociale. Le novità dall’Inps

Pensioni e Reddito di Cittadinanza, i pagamenti di aprile 2022

L’accesso alle pensioni anticipate in regime di Quota 100 ed di“Opzione donna sono disciplinate dal  decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019. L’Inps ha comunicato le modalità operative di presentazione delle relative domande di pensione tramite l’accesso ai servizi online, con il messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019.

La domanda di pensione con Quota 100 può essere presentata anche tramite i patronati e gli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’Inps , oppure, in via alternativa, utilizzando i servizi del Contact center. L’Inps ha chiarito che la modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

Nuove disposizioni per le pensioni anticipate

L’Inps con il messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019 ha richiamato le nuove disposizioni in materia di pensioni anticipate. Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede all’articolo 14, disciplina l’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta “quota 100”); all’articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026; all’articolo 16, stabilisce chele lavoratric iche hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).

Ape sociale, riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso 

Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, all’articolo 18, in materia di Ape sociale, recita: “All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024 e l’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2019”.

Ne segue che il periodo di sperimentazione dell’Ape sociale è posticipato fino al 31/12/2019. L’Inps ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale con il messaggio n. 402 del 29 gennaio 2019.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore