Pensioni anticipate per i lavoratori precoci: requisiti e modalità per la presentazione delle istanze

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Pensioni anticipate: i benefici per i precoci previsti nella Legge di Bilancio 2018. L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 (commi 162, 163, 164, 165), ha introdotto  alcune modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con effetti dal 1° gennaio 2018, relativamente alle disposizioni sull’accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori cosiddetti “precoci”. La circolare Inps n.33 del 23 febbraio 2018 fornisce le prime istruzioni operative ed alcuni chiarimenti circa i requisiti d’accesso alla misura per i precoci ed alla presentazione delle relative istanze.

Circolare Inps n.33 del 23 febbraio 2018 sulle pensioni anticipate dei lavoratori precoci.

L’Inps nella circolare n.33 del 23 febbraio 2018 ha ricordato che che possono presentare domanda di accesso al beneficio per lavoratori precoci coloro che sono disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche se collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale secondo la procedura indicata nell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, purchè abbiano terminato in maniera integrale la prestazione, loro dovuta, per la disoccupazione da almeno te mesi.

Nella circolare si precisa, inoltre, che possono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla misura per il pensionamento anticipato dei precoci anche i parenti di secondo grado o affini entro il secondo grado che assistano da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave, secondo quanto stabilito dalla legge n. 104 del 1992.

L’Inps precisa, inoltre, che sono state aggiunge altre categorie di mansioni ritenute gravose, arrivando ad un totale di 15. Per l’accesso alla misura, l’attività gravosa deve essere stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, oppure per almeno 6 anni di negli ultimi sette. ll temine per la presentazione delle domande è il 1° marzo;  le istanze presentate successivamente, non oltre il 30 novembre, saranno prese in considerazione solo se il monitoraggio evidenzierà la presenza di risorse residue.

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