Pensioni anticipate: la proroga dell’Ape sociale

Pensioni 2018: il punto Cupla sulle riforme del sistema previdenziale

E’ stato presentato un emendamento alla Legge di Bilancio per la proroga dell’Ape sociale, misura per le pensioni anticipate con onere a carico dello Stato. L’Ape sociale è una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 è rivolta a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

Pensioni e Legge di bilancio 2019: emendamento all’Art. 21.

L’emendamento per la proroga dell’Ape sociale è stato presentato dal Partito Democratico ed ha quale primo firmatario l’On. Antonio Viscomi, membro della Commissione lavoro alla Camera. Di seguito il testo dell’emendamento all’Art 21 del Disegno di legge: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Emendamento 1334/XI/21.11.

“Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di ulteriori modalità di pensionamento anticipato di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri relativi al suddetto beneficio, riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2019, di 630 milioni di euro per l’anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l’anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani» di cui al comma 2.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell’indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie”.

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