Pensioni anticipate: i profili gestionali dell’Ape sociale

Pensioni 2018: esclusione dall'Ape volontario e compatibilità

Pensioni 2018: i profili gestionali dell’Ape sociale. L’Inps con la circolare 34/2018 ha fornito chiarimenti relativi al recupero crediti in caso di prestazioni previdenziali o assistenziali erogate indebitamente dall’Ente, di pignoramento presso terzi, di cessione del quinto e di traslazione trattenute stipendiali, in presenza del beneficio pensionistico dell’Ape sociale. Nel caso di indebiti previdenziali o assistenziali essi vengono recuperati con una trattenuta del quinto dell’ammontare, con la salvaguardia del trattamento minimo. Le modalità ed i criteri per il recupero sono indicati nel dettaglio nella Determinazione presidenziale n. 123/2017. L’Ente ha precisato che nella particolare situazione di ratei indebitamente erogati di Ape sociale, per il recupero si fa riferimento all’articolo 2033 del Codice Civile.

Ape sociale: pignoramento presso terzi, cessione del quinto e traslazione trattenute stipendiali.

Nella circolare Inps n.34 del 23 febbraio 2018 viene chiarito che l’Ape sociale è pignorabile anche nelle ipotesi di procedure esecutive promosse da soggetti terzi rispetto all’Inps, con la precisazione che, per la quantificazione della quota pignorabile, non devono essere applicate le modalità di calcolo relative ai redditi da pensione, in quanto l’indennità di Ape sociale è percepita in sostituzione del reddito da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda la cessione del quinto, l’Inps precisa che l’Ape sociale non è cedibile, per cui  non è assoggettabile a trattenute per cessione del quinto dello stipendio o della pensione. In riferimento alla traslazione di trattenute stipendiali a seguito di finanziamenti con intermediari finanziari, la circolare Inps 34/2018 chiarisce che non è applicabile all’Ape sociale la traslazione di trattenute stipendiali in ragione di finanziamenti stipulati in attività di servizio con intermediari finanziari, nè delle trattenute stipendiali derivanti dall’erogazione delle prestazioni creditizie riferibili all’articolo 1, lett a), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998, n. 463.

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