Pensioni anticipate: al via le domande per Opzione donna

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Con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, è stata disposta la proroga di Opzione donna, misura per le pensioni anticipate al femminile, estendendo la possibilità di accesso alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2019, abbiano compiuto 58 anni di età, se dipendenti e 59 anni di età, se autonome e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Con il messaggio 243 del 23 gennaio 2020, l’Inps ha informato della possibilità di presentare l’istanza d’accesso alla misura di Opzione donna avvalendosi delle modalità consuete: attraverso il servizio online, rivolgendosi al Patronato ed agli intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact center.

Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

L’articolo 1, comma 476, della legge  27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020».

Messaggio Inps n.243 del 23 gennaio 2020

“Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome), requisiti non adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Le domande di pensione possono essere presentate con le consuete modalità”.

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