Pensioni 2021: i requisiti per l’uscita dal lavoro e per l’Ape sociale!

Pensioni, le novità su alcune ipotesi di riforma

Per quanto riguarda le pensioni, vediamo quali sono nel 2021 i requisiti per l’uscita dal lavoro. Lo spiega il sito laleggepertutti.it, ripreso dall’agenzia Adnkronos. Secondo l’istituto di statistica non c’è nessun aumento della speranza di vita. Questo vuol dire che non si allungheranno i tempi per poter lasciare il lavoro e dedicarsi definitivamente alla tanto attesa ‘terza vita’ dopo quelle dello studio e del lavoro.

Secondo l’Istat, spiegano ancora i siti citati, “fino alla fine del 2022 non cambierà nulla. Il che vuol dire che i requisiti anagrafici per il pensionamento resteranno gli stessi. Pertanto, a meno che ci sia un cambiamento su quelli contributivi, si potrà andare in pensione dal 2021 con 67 anni“. In effetti, “fino al 31 dicembre 2022 non si deve applicare alcuna variazione sul requisito anagrafico per andare in pensione. Vuol dire che fino a quella data resta invariato il requisito dei 67 anni per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale”, si legge ancora.

L’accesso all’Ape sociale!

Ebbene, chi ha accesso all’Ape sociale? Ammesso che l’età per arrivare alla pensione di vecchiaia rimanga fissata, almeno fino alla fine del 2022, in 67 anni, chi ha almeno 63 anni di età e si trova in difficoltà economiche può chiedere l’Ape sociale per coprire i quattro anni che restano con un sussidio mensile dell’importo massimo di 1.500 euro lordi a carico dello Stato. A patto che, spiegano i siti, non lavori più, non abbia una pensione diretta, si trovi in situazione di difficoltà economica, maturi una pensione di vecchiaia superiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima Inps, che nel 2020 era di 722 euro. Il lavoratore deve appartenere ad una delle categorie cui è rivolto il beneficio.

Ricordiamo che l’APE sociale può essere richiesta dai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che siano: a) disoccupati che da almeno tre mesi hanno smesso di percepire la NASpI; b) caregiver di persone disabili con art. 3 comma 3 legge 104; c) lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa almeno del 74%; d) lavoratori dipendenti, occupati in lavori definiti “usuranti” in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva.

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