Pensioni 2021-2022: i requisiti per l’accesso al pensionamento

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L’Inps ha fornito chiarimenti sui requisiti per l’accesso al pensionamento che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. L’Istituto ha reso noto mediante la circolare n.19/2020, che dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso al pensionamento, adeguati agli incrementi della speranza di vita, non sono ulteriormente incrementati. Nel documento vengono riportati  i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle cosiddette quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, validi per il biennio 2021-2022.

Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze del 5 novembre 2019, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, ha disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati”.

Quanto disposto ha validità fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2019 per effetto del decreto 5 dicembre 2017, che ha previsto l’incremento di 5 mesi e di 0,4 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva e da quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è di 67 anni; dal 1° gennaio 2023 è di 67 anni, da adeguarsi alla  speranza di vita.

Per coloro che hanno svolto attività riconosciute come gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi. Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico si perfeziona, anche nel biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 71 anni.

 Requisito contributivo per la pensione anticipata 

Il requisito per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2021 al al 31 dicembre 2026, per gli uomini è di 42 anni e dieci mesi e per le donne di 41 anni e dieci mesi. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico si perfeziona anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni.

Requisito contributivo per la pensione anticipata per i lavoratori precoci 

Il requisito contributivo per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” (di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019), dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 è fissato in 41 anni; dal 1° gennaio 2027 è stabilito in 41 anni da adeguarsi alla speranza di vita. Il trattamento pensionistico anticipato in oggetto decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Requisiti per la pensione di anzianità con il sistema delle quote

Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle cosiddette quote, possono conseguire tale diritto se possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

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