Pensioni 2019: le ultime novità sui benefici per gli esposti all’amianto

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Le ultime novità sui benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto sono state fornite dall’Inps mediante il messaggio n. 4253 del 15 novembre 2018.
Nel documento viene precisato che i benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante da esposizione all’amianto – sono riconosciuti anche per gli anni 2019 e 2020, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Estensione dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 13-ter dispone che “all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”. Ne consegue che il beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014, trova applicazione anche per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 275 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che ”per i lavoratori indicati all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS derogando al disposto dell’articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016”.

Di conseguenza, anche con riferimento a tale categoria di soggetti il predetto beneficio, di cui al citato comma 117, trova applicazione per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020. Con il messaggio 4253/2018 l’Inps precisa che  il beneficio dell’accompagnamento alla quiescenza, di cui all’articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, è riconosciuto fino all’anno 2020.

Per accedere al beneficio in argomento gli interessati devono presentare, entro e non oltre il 30 novembre 2018, apposita domanda telematica, tramite i seguenti consueti canali posti a disposizione dall’Ente Previdenziale.

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