Pensioni 2019: le ultime novità sugli esodati e la nona salvaguardia pensionistica

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La Commissione Bilancio ha ritenuto ammissibile la proposta emendativa alla Legge di Bilancio 2019, con primo firmatario l’On. Walter Rizzetto di Fratelli D’Italia, che prevede il varo della nona salvaguardia pensionistica a beneficio degli esodati rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie. Risultano ancora 6.000 gli esodati rimasti in una condizione di “limbo”, lontani dalla pensione ed esclusi dal mondo del lavoro.

Esodati e nona salvaguardia: l’emendamento 1334/XI/21.011, con primo firmatario Walter Rizzetto.

Emendamento 1334/XI/21.011 presentato da Walter Rizzetto e Riccardo Zucconi:” Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente: Art. 21-bis. (Nona salvaguardia esodati).

  1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all’esodo prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Costi della nona salvaguardia.

Per quanto riguarda i costi della nuova operazione di salvaguardia, al comma 3 dell’emendamento 1334/XI/21.011 viene specificato: “Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, che si quantifica in 329 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno 2019 a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito al comma 2 dell’articolo 21, destinato ad interventi in materia pensionistica”.

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