Pensioni 2019: le nuove norme per il prepensionamento dei poligrafici

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L’Inps ha fornito istruzioni sul prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,mediante la circolare n. 47 del 28 marzo 2019.

L’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, dispone che all’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 1 milione di euro per l’anno 2023 »; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita ».

Prepensionamento dei lavoratori poligrafici

I lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l’attività lavorativa, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, accedono al prepensionamento con un’anzianità contributiva pari a 32 anni, aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni, maturata entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Monitoraggio delle domande 

Lle domande di prepensionamento, presentate entro il 2 marzo 2018, possono essere accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e nel limite di un milione di euro per l’anno 2023. Per la valutazione del raggiungimento del limite di spesa, alla luce del citato articolo 1, comma 277, si procede al calcolo del maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto al perfezionamento del requisito di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 157/2013, non adeguato alla speranza di vita a decorrere dal 2021.

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