Pensioni 2019: i requisiti per l’esclusione dell’adeguamento alla speranza di vita

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In tema di adeguamento dell’età pensionabile alla speranza  di vita, l’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che “Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Il successivo comma 148 della citata legge stabilisce: “La disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento alcune tipologie di professioni (operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,    operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca, ai pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011, marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne), in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;  ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.  67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.”

Messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018 dell’Inps

Con il messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018, l’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di pensione per i soggetti aventi diritto all’esclusione dell’adeguamento alla speranza di vita. Con successiva circolare Inps saranno fornite le istruzioni relative alle modalità attuative dei commi 147 e 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017. L’Ente previdenziale nel messaggio ha precisato che nei confronti dei lavoratori di cui sopra, ai sensi del comma 152, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Inoltre, la disposizione in esame, ai sensi dei commi 149 e 150, non si applica rispettivamente ai lavoratori c.d. “precoci”, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm. e ii., e ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di Ape sociale, di cui all’articolo 1, comma 179, della stessa legge.

Con decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono state specificate le professioni di cui all’allegato B) della legge n. 205/2017. Con il decreto 18 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205/2017, e della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’ente previdenziale.

Presentazione della domanda di pensione

La domanda di pensione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: mediante il portale dell’Inps, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto, utilizzando il Contact Center multicanale oppure mediante Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

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