Pensioni 2019: conguaglio per la perequazione e taglio alle pensioni d’oro. Le ultime novità

Chi va in pensione nel 2021? Le varie modalità di pensionamento

L’Inps ha diffuso il messaggio n. 1926/2019 con il quale ha annunciato l’applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua (art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), con effetto sulla rata di giugno 2019. Sul cedolino di giugno 2019 viene riportata la modalità di calcolo della riduzione delle pensioni di importo elevato.

Con lo stesso messaggio ha fornito dettagli sul conguaglio dovuto alla perequazione per l’anno 2019. Le pensioni interessate sono state adeguate dalla mensilità di aprile 2019. Nel mese di giugno 2019 viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio – marzo 2019. Sul cedolino di pensione vengono esposte in maniera analitica e con descrizione dedicata anche le voci relative alle trattenute sopra descritte. La circolare n. 44/2019 ha illustrato la rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro 

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici. L’elaborazione centrale ha provveduto ad effettuare le seguenti attività: calcolare la riduzione mensile; ripartirla in misura proporzionale sui trattamenti assoggettati; calcolare il conguaglio per il periodo gennaio-maggio ovvero, per i trattamenti con decorrenza nell’anno 2019, dalla data di decorrenza fino al 31 maggio 2019; impostare il recupero del debito in tre rate, sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019; ridurre corrispondentemente l’imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua.

Le procedure di prima liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate per l’applicazione della riduzione in oggetto. I criteri applicativi della disposizione sono esplicitati nella circolare n. 62/2019.

Modulo perequativo in vigore per gli anni 2019-2021

L’articolo 1, comma 260, della legge n. 145/2018 dispone che “per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;  per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4)  nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

6)   nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”.

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