Pensioni 2018: esclusione dall’Ape volontario e compatibilità

Pensioni 2018: esclusione dall'Ape volontario e compatibilità

Pensioni 2018: l’Ape volontario. l’Ape volontario è un nuovo strumento per accedere alla pensione istituito dall’art.1, comma 166, della Legge di Bilancio 2017, modificato dall’art.1, comma 162, della Legge di Bilancio 2018. L’Ape volontario, anticipo finanziario a garanzia pensionistica, ha una natura sperimentale ed è in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per l’accesso all’Ape volontario, precisando i requisiti e le modalità per la presentazione delle istanze.

Ape volontario: esclusione e compatibilità.

Nella circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 l’Inps ha precisato che non possono accedere all’Ape volontario i titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico delle forme assicurative indicate nel documento, alla data della domanda di certificazione di diritto all’Ape volontario ed alla data dell’istanza d’accesso. Non potranno accedere all’Ape volontario i soggetti per i quali sono necessari requisiti diversi per la pensione di vecchiaia rispetto a quelli precisati nell’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011; i soggetti che risultano in possesso dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 alla data della domanda di certificazione del diritto all’Ape, oppure alla data della domanda di Ape presentata successivamente a quella indicata nella certificazione.

L’Ape volontario è compatibile con la percezione dell’Ape sociale. L’Inps nella circolare 28/2018 sottolinea che possono ottenere l’anticipo finanziario i soggetti in possesso della certificazione del diritto a pensione in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, i cosiddetti salvaguardati, a condizione che, prima della presentazione della domanda d’accesso all’Ape, abbiano rinunciato alla certificazione. L’ente previdenziale aggiunge che coloro che hanno esercitato la facoltà per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, possono ottenere l’anticipo finanziario a condizione che non abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alle disposizioni vigenti alla predetta data o i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione alla data del 31 dicembre 2011. L’Ape volontario è inoltre compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa e con le prestazioni a sostegno del reddito.

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