Pensione, ultime news: anche i condannati hanno diritto al trattamento previdenziale ed alla Naspi

Pensioni, le novità su alcune ipotesi di riforma

I condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di terrorismo e mafia, se sono ai domiciliari o ai servizi sociali, hanno diritto a riottenere la Naspi, la pensione sociale o quella di disabilità con gli arretrati dalla data della revoca della prestazione, per i periodi nei quali il titolare non scontava la pena in una casa circondariale.

Come spiega il sito de Il Giornale, lo comunica l’Inps in base alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’articolo della legge numero 92 del 28 giugno 2012, il quale prevedeva la revoca delle prestazioni a fronte di condanne per mafia e terrorismo. Il pronunciamento della Corte Costituzionale è chiaro. “La revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura […] – recita la sentenza – può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”.

Diritto all’assistenza!

In altri termini, potrebbe venire meno, senza un sostegno economico, il diritto all’assistenza, che va sempre garantito. A tal proposito, proprio in conseguenza della decisione dei giudici, l’Inps, con la circolare numero 1197 del 16 marzo 2022, ha specificato che non revocherà più la Naspi e gli altri provvedimenti assistenziali ai condannati per terrorismo e per mafia se questi ultimi stanno scontando la pena a domicilio o nei servizi sociali. In più, l’Istituto ha indicato anche le procedure da seguire per poter accedere alle prestazioni assistenziali. Per fare ciò il condannato deve essere in possesso del documento della competente autorità giudiziaria da cui risulti il giorno a partire dal quale è stata disposta l’esecuzione della pena diversa dalla detenzione in carcere.

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