Pensione anticipata: riduzione anzianità contributiva indipendente dall’età anagrafica, chiarimenti

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L’art. 15 del decreto legge n.4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha  sostituito il  comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: “A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata e’ consentito se risulta maturata un’anzianita’ contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”.

In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Con il messaggio 1551 del 16 aprile 2019, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra ed il cumulo dei periodi assicurativi.

Contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della cosiddetta finestra

L’Inps ha precisato che ai fini della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è valorizzata tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012

Stante il rinvio operato dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e per effetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019, la pensione anticipata in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012 si consegue – su domanda e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente – dal 1° aprile 2019, per i soggetti che hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero decorsi 3 mesi dal perfezionamento, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, dei predetti requisiti contributivi. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 15.

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