Pace fiscale le novità in vigore a partire dal 2019!

Pace fiscale, le ultime novità ad oggi 16 agosto 2018

Nel decreto fiscale, che sarà esaminato lunedì dal Consiglio dei ministri, è spuntata una nuova ipotesi relativa allo stralcio totale, cioè alla cancellazione del debito delle mini-cartelle sotto i mille euro più vecchie dal 2000 al 2010. Come viene riportato su il Corriere della Sera “non c’è ancora nessuna traccia della grande «pace fiscale» che, almeno nei piani della Lega, doveva consentire anche a chi aveva debiti ben più consistenti di onorarli godendo di uno sconto consistente sugli importi. Al suo posto, invece, sembra farsi largo una sorta di ravvedimento operoso «rafforzato» per chiudere le pendenze con il passato.”

Pace fiscale le novità in vigore a partire dal 2019.

La Pace fiscale dovrebbe essere inserita nella prossima legge di Bilancio, con due ipotesi distinte. Tra queste vi potrebbe essere la possibilità di integrare quanto dichiarato al Fisco versando un’imposta sostitutiva del 15% per gli anni d’imposta dal 2013 al 2017, con un massimo di 500.000 euro sanabili.

La rottamazione Ter delle cartelle esattoriali, che prevede l’allungamento a 5 anni del termine per il pagamento del debito verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la possibilità di accedervi da parte dei debitori che non sono riusciti a far fronte ai pagamenti della prima procedura di rottamazione.

Un’altra possibilità per fare pace con il fisco è di chiudere le liti tributarie pendenti fino al 30 settembre 2019. Per risolvere la partita con il fisco si dovrà pagare un importo pari al valore della controversia o, se l’Agenzia delle Entrate ha perso in primo o in secondo grado, un importo pari alla metà o a un terzo della contestazione.

Infine, per non dover effettuare ancora il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, si sta puntando a diminuire le sanzioni per chi le emetterà in ritardo. Non si applicherà dunque alcuna sanzione “al contribuente che emette fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma comunque nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale)”. Le sanzioni sono invece, contestabili, “seppure ridotte al 20%, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo”.

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