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Home Previdenza

Pace contributiva: i dettagli del provvedimento

I dettagli della Pace Contributiva, introdotta con il decreto legge approvato la settimana scorsa del Consiglio dei Ministri

Autore: Antonella Viviano
22 Gennaio 2019
- Categoria: News, Previdenza
Pensioni e Flessibilità in uscita: le ultime ipotesi di riforma del sistema pensionistico

La Pace contributiva è uno degli interventi che sono contenuti nel decreto legge che ha introdotto Quota 100 ed il Reddito di Cittadinanza. Il provvedimento ha una validità triennale, dal 2019 al 2021 e consiste nella possibilità di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per massimo 5 anni. È previsto, inoltre, il riscatto del periodo di laurea a condizioni agevolate entro i 45 anni e la detraibilità dell’onere del 50% in cinque quote annuali e rateizzazione fino a 60 rate mensili. 

Vediamo nel dettaglio la misura, presente all’art. 20 del decreto legge: “In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

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Pace contributiva

2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996
determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con
conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al primo comma è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei
suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma
5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184. L’onere così determinato è detraibile
dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti
e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Lavoratori settore privato

4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal
datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore
stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e, ai fini della determinazione dei redditi da
lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica
soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza
applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei
casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della
pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già
concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto infine il seguente comma:
5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento
dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di
un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti”.

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Antonella Viviano

Antonella Viviano

Ha integrato gli studi universitari in matematica con competenze di carattere informatico. Coltiva da sempre la passione per la scrittura e per lettura con preferenze per la narrativa classica, la storia ed i libri gialli. Appassionata di arte, cucina, bricolage ed acquariologia.
Mail: [email protected]

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