Omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: le novità per il 2020

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L’Inps con la circolare n.2 del 7 gennaio 2020 ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all’articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,05%  in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019.

Il Decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle finanze “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019, recita: “Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020”.

Calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Saggi di interesse legale in periodi antecedenti al 2020

 

Periodo di validità

Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990

5%

16.12.1990 – 31.12.1996

10%

01.01.1997 – 31.12.1998

5%

01.01.1999 – 31.12.2000

2,5 %

01.01.2001 – 31.12.2001

3,5 %

01.01.2002 – 31.12.2003

3 %

01.01.2004 – 31.12.2007

2,5 %

01.01.2008 – 31.12.2009

3 %

01.01.2010 – 31.12.2010

1 %

01.01.2011 – 31.12.2011

1,5 %

01.01.2012 – 31.12.2013

2,5 %

01.01.2014 – 31.12.2014

1 %

01.01.2015 – 31.12.2015

0,5 %

01.01.2016 – 31.12.2016

0,2 %

01.01.2017 – 31.12.2017

0,1 %

01.01.2018 – 31.12.2018

0,3%

01.01.2019 – 31.12.2019

0,8%

01.01.2020 –

0,05%

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

L’Inps ha chiarito che il provvedimento in oggetto produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020. Ne segue che la misura dell’interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020.

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