L’Inps con la circolare n.2 del 7 gennaio 2020 ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all’articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,05% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019.
Il Decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle finanze “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019, recita: “Art. 1 La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020”.
Calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. La misura dello 0,05% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.
Saggi di interesse legale in periodi antecedenti al 2020
Periodo di validità |
Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 |
5% |
16.12.1990 – 31.12.1996 |
10% |
01.01.1997 – 31.12.1998 |
5% |
01.01.1999 – 31.12.2000 |
2,5 % |
01.01.2001 – 31.12.2001 |
3,5 % |
01.01.2002 – 31.12.2003 |
3 % |
01.01.2004 – 31.12.2007 |
2,5 % |
01.01.2008 – 31.12.2009 |
3 % |
01.01.2010 – 31.12.2010 |
1 % |
01.01.2011 – 31.12.2011 |
1,5 % |
01.01.2012 – 31.12.2013 |
2,5 % |
01.01.2014 – 31.12.2014 |
1 % |
01.01.2015 – 31.12.2015 |
0,5 % |
01.01.2016 – 31.12.2016 |
0,2 % |
01.01.2017 – 31.12.2017 |
0,1 % |
01.01.2018 – 31.12.2018 |
0,3% |
01.01.2019 – 31.12.2019 |
0,8% |
01.01.2020 – |
0,05% |
Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
L’Inps ha chiarito che il provvedimento in oggetto produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2020. Ne segue che la misura dell’interesse dello 0,05% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2020.