Mantenimento: interviene il datore di lavoro se l’ex non paga

Diritto di visita ai figli per i genitori separati ai tempi del Coronavirus. Ecco le novità

Se il coniuge non adempie agli oneri nei confronti dell’ex derivanti dalla fine della loro relazione, potrà essere obbligato il datore di lavoro a sopperire versando direttamente la somma dovuta trattenendola dalla busta paga del dipendente.

Una conclusione avvalorata più volte dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ultima tra tutte l’ordinanza n. 21335/2018 con cui il Tribunale di Roma ha accolto l’istanza di una donna, socia dell’associazione “Avvocato del Cittadino”, che a questa si era rivolta perché disperata e frustrata dai continui inadempimenti del marito che, mensilmente, ometteva di versarle 700 euro per il mantenimento delle figlie.

Il datore di lavoro tratterrà la somma dovuta direttamente dalla busta paga.

L’ordinanza del giudice capitolino ha obbligato il datore di lavoro del coniuge inadempiente a corrispondere alla signora la somma di 700,00 euro mensili da trattenere sulla retribuzione del proprio dipendente e questo già dal mese successivo alla pubblicazione del provvedimento.

In sostanza, in alternativa al pignoramento di parte dello stipendio, il Tribunale ha stabilito che a pagare fosse direttamente il datore di lavoro a fronte della comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge, e ciò al fine di garantire che i soldi venissero effettivamente trasferiti mensilmente alla ex.

Infatti, in base all’art. 156 del codice civile, è possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l’ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione. Questo è quanto ha spiegato l’Avv. Emanuela Astolfi, presidente di Avvocato del Cittadino.

L’art. 156 c.c. (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi) rammenta che a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il giudice stabilisce il diritto a ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

In caso di inadempienza, si legge, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Diritto.news

Informazioni sull'autore