Legge di Bilancio 2019 ed il meccanismo di Quota 100

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Andare in pensione con Quota 100 non sarà una scelta da operare senza aver compiuto una seria valutazione. Secondo quanto emerso nel corso dell’audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, “chi optasse per Quota 100 subirebbe una riduzione della pensione lorda rispetto a quella corrispondente alla prima uscita utile con il regime attuale da circa il 5 per cento in caso di anticipo solo di un anno a oltre il 30 per cento se l’anticipo è di oltre 4 anni”.

Riforma delle pensioni e Quota 100: l’audizione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Nel suo intervento il presidente Pisauro ha analizzato i contenuti della manovra, illustrando le valutazioni dell’Upb sul suo impianto complessivo, sugli andamenti delle principali grandezze di finanza pubblica, sui principali interventi ipotizzati e sui loro effetti.

Secondo l’Upb, “una valutazione puntuale dell’adeguatezza delle risorse nel Fondo per la revisione del sistema pensionistico rispetto agli obiettivi di modifica del sistema stesso (6,7 miliardi nel 2019 e 7 miliardi a decorrere dal 2020) sarà possibile solo dopo l’approvazione dei relativi criteri di attuazione dell’eventuale apertura di un nuovo canale di pensionamento. Se questo canale fosse parametrato a una eventuale “quota 100” come somma di un’età almeno pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, la misura potrebbe potenzialmente riguardare nel 2019 fino a 437.000 contribuenti attivi. Qualora l’intera platea utilizzasse il canale di uscita appena soddisfatti i requisiti potrebbe comportare un aumento della spesa pensionistica lorda stimabile in quasi 13 miliardi nel 2019 e sostanzialmente stabile negli anni successivi”.

“Questa stima non è ovviamente direttamente confrontabile con le risorse stanziate nel Fondo per la revisione del sistema pensionistico per vari fattori: dal tasso di sostituzione dei potenziali pensionati con nuovi lavoratori attivi a valutazioni di carattere soggettivo (condizione di salute o penosità del lavoro) o oggettivo (tasso di sostituzione tra reddito e pensione, divieto di cumulo tra pensione e altri redditi, altre forme di penalizzazione)”, segnala l’Upb.

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