Lavoro, è lecito per la Cassazione licenziare per scarso rendimento

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A proposito del licenziamento di un venditore da parte dell’azienda per cui lavorava, per scarsa produttività evinta dal raffronto dei risultati raggiunti con gli obiettivi proposti e di conseguenza attesi, il giuslavorista Luca Garramone si è espresso come segue. Secondo l’esperto è giusto licenziare per scarso rendimento in presenza di un considerevole e ripetuto inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Lo sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20284 del 14 luglio scorso, relativa al ricorso di un venditore, la cui operae era finalizzata a risultati specificamente indicati dal datore nel suo contratto di lavoro.

La sentenza della Cassazione sul caso di un addetto alla vendita!

Il venditore fu licenziato dalla società datrice, per scarsa resa produttiva a confronto con i target attesi, che ha motivato la misura sulla base di una prestazione insufficiente, dovuta al mancato rispetto dei piani di lavoro concordati. La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo determinato da scarsa produttività, sul presupposto che quest’ultima integra un considerevole inadempimento dei compiti affidati al lavoratore.

All’azienda datrice conviene contrattualizzare il rendimento atteso!

Stando a Garramone, da tale sentenza si deduce che, per poter legittimamente licenziare un proprio dipendente per scarso rendimento, il datore di lavoro ha convenienza a contrattualizzare il rendimento atteso dal lavoratore; e, evidenzia, “a porre in essere schemi valutativi e di confronto che siano quanto più oggettivi possibile e protratti temporalmente ai fini della dimostrazione della costanza dell’inadempimento; ed a sottolineare la reiterazione del comportamento negligente del proprio dipendente ogniqualvolta lo stesso si verifichi”.

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