Lavoratori impatriati: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Lavoratori impatriati: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Lavoratori i patrioti, ultime news. Ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al regime per i lavoratori cosiddetti “impatriati”. Lo ha fatto con la Risoluzione 51/E pubblicata il 6 luglio 2018, con la quale ha fornito alcune precisazioni in materia, rispondendo ad un interpello.

Lavoratori impatriati, precisazioni delle Entrate sulla residenza all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato pochi giorni fa dei nuovi chiarimenti rispetto al tema del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati. Con la risoluzione n. 51/E del 6 luglio 2018 le Entrate hanno fornito importanti indicazioni a coloro che vogliono accedere a questo speciale regime agevolato previsto contro la fuga dei cervelli e per l’attrazione del capitale umano.

Il quesito riguardava un cittadino italiano, che aveva trasferito la propria residenza in Svizzera e che aveva fatto domanda di iscrizione all’AIRE, il quale chiedeva chiarimenti in merito all’applicabilità al suo caso del regime speciale.

Aveva iniziato a collaborare con una società a Zurigo, ma, a seguito dell’interruzione del suddetto rapporto di lavoro, aveva trasferito nuovamente la propria residenza in Italia e aveva intrapreso un nuovo rapporto lavorativo con una società italiana. Per l’anno 2017 risultava però residente in Svizzera: chiedeva dunque se poteva rientrare nel regime speciale per i lavoratori impatriati.

La risposta dell’Agenzia è stata chiara e affermativa. Nel caso rappresentato, il sig. Alfa, cittadino italiano, nel presupposto della veridicità di quanto dichiarato circa lo svolgimento dell’attività all’estero per un periodo superiore a 24 mesi e il possesso del titolo di laurea e, nel presupposto che, per gli anni 2016 e 2017, non sia stato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R., risulta integrare i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Sussistendo tali condizioni, l’istante può, dunque, chiedere al proprio datore di lavoro l’applicazione del regime speciale previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per i lavoratori impatriati, secondo quanto precisato nella Circolare n. 17/E/2017, Parte II, a partire dal 2018 e per i quattro periodi d’imposta successivi.

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