Il Decreto Crescita ha introdotto alcune novità per quanto riguarda la disciplina dell’ISEE, estendendo in particolare il periodo di validità dell’ISEE corrente ed ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto. Tali modifiche si applicano agli ISEE correnti presentati a partire dalla data del 23 ottobre 2019. Il periodo di validità dell’ ISEE corrente è stato esteso a sei mesi, che decorrono dalla data di presentazione del modello sostitutivo.
La norma prevede, in ogni caso, la necessità di aggiornare l’ISEE corrente prima della scadenza qualora, durante il periodo di validità dell’ISEE corrente, intervengano variazioni della situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In tal caso l’aggiornamento dell’ISEE corrente in corso di validità deve effettuarsi entro due mesi dalla variazione.
Computo del periodo entro il quale deve avvenire la variazione
La variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento devono essere avvenute dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Ad esempio: per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dell’ISEE corrente) al 31 dicembre 2019, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017.
Condizioni per poter richiedere l’ISEE corrente
La nuova disciplina dell’ISEE corrente prevede che i due requisiti per richiedere l’
ISEE corrente, diventino tra loro alternativi e non più cumulativi. Per poter richiedere l’ISEE corrente, è sufficiente che si sia verificata soltanto una delle seguenti condizioni: una variazione della situazione lavorativa per almeno un componente del nucleo; una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
È possibile, inoltre, presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, non computati nel reddito complessivo ai fini IRPEF. In questa ipotesi l’ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei), analogamente avviene nell’ipotesi del lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.