Infortuni sul lavoro: le ultime news dalla Cassazione sulla prevedibilità e la responsabilità del datore

Infortuni sul lavoro: le ultime news dalla Cassazione sulla prevedibilità e la responsabilità del datore

Cassazione: il datore di lavoro deve garantire la sicurezza dei dipendenti. La sentenza n. 30437/2017 stabilisce che neoassunti vanno adeguatamente informati delle diverse situazioni di rischio e sorvegliati nell’impiego dei mezzi di sicurezza. Il datore che non fornisce adeguate informazioni può essere chiamato a rispondere degli infortuni subiti dal suo personale anche se ha fornito le necessarie attrezzature.

Infortunio sul lavoro, senza imprevedibilità è responsabile il datore di lavoro.
Nel caso specifico, il datore di lavoro era stato condannato dal giudice del merito a pagare all’Inail, a titolo di regresso, la somma di Euro 52.272,48 per l’infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente. La sentenza era stata confermata anche in secondo grado. Il lavoratore era caduto da un’impalcatura nel corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile mentre era intento a verificare la stabilità di un ponteggio.

Nell’impugnazione si osservava che il giorno dell’incidente il lavoratore si era recato sul luogo di lavoro per un sopralluogo senza alcuna direttiva del datore. Di conseguenza, a suo dire, il comportamento del lavoratore “era da porsi come causa esclusiva dell’evento” e doveva considerarsi “abnorme”. Il dipendente, infatti, non avrebbe dovuto passare sulla parte superiore del ponteggio.

La ricorrente, inoltre, evidenziava la mancanza di prove che il comportamento del lavoratore fosse ricollegabile a una colpa del datore di lavoro. Al contrario vi sarebbe stata la prova dell’imprevedibilità del comportamento tenuto dal lavoratore, “idonea ad esonerare da qualsivoglia responsabilità il datore di lavoro”. Nel tentativo di cambiare le proprie sorti, l’imprenditore aveva addotto dinanzi ai giudici di legittimità la circostanza di non aver impartito alcuna direttiva al lavoratore infortunato come giustificazione del proprio operato, aggiungendo di avergli fornito in ogni caso i necessari mezzi di sicurezza.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30437/2017, ha ritenuto tuttavia di confermare quanto statuito dalla Corte d’appello, rigettando il ricorso in quanto infondato. Il datore, come correttamente rilevato dal Giudice di merito, aveva “violato gli obblighi di manutenzione e controllo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza”. Per la Cassazione l’imprenditore non doveva limitarsi a fornire al dipendente i presidi di protezione ma, anche considerato che quest’ultimo era al suo primo giorno di lavoro, aveva il preciso obbligo di: individuare tutte le diverse situazioni di rischio presenti sul luogo di lavoro; informare delle stesse il lavoratore tempestivamente e dettagliatamente; sottoporre il lavoratore all’opportuna vigilanza in ordine al corretto impiego dei mezzi di prevenzione fornitigli. Non essendo stato ottemperato tale onere, non ci sono possibilità di sgravarlo dalla condanna. Gli Ermellini hanno infine precisato che la condotta del dipendente non costituiva un comportamento connotato da abnormità e/o imprevedibilità in quanto non esorbitava dall’attività lavorativa.

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