Indennità di accompagnamento: semplificazione delle modalità d’accesso

Pensioni e Previdenza complementare: la posizione della Uil

Pensioni di accompagnamento: le ultime novità. E’ attiva da oggi, 9 maggio 2018, la procedura semplificata per l’accesso all’indennità di accompagnamento per i soggetti che hanno superato i sessantacinque anni d’età. L’indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili è regolamentata dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e dall’ art 1, comma 3, della legge n. 508 del 21 novembre 1988.

L’Inps ha informato della riorganizzazione delle fasi procedurali per la concessione della prestazione mediante il messaggio n. 1930 dell’8 maggio 2018, specificando che l‘attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non in età lavorativa, che presentino una domanda di invalidità civile.

La semplificazione del processo di concessione del beneficio avviene attraverso l’invio anticipato delle informazioni, possibile grazie alle modifiche che sono state apportate alla procedura di acquisizione online delle istanze. Nella prima fase le modifiche riguarderanno esclusivamente le domande trasmesse dai patronati.

Nuove modalità d’accesso all’indennità di accompagnamento.

L’Inps ha specificato  che l’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda. A  decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale è pari a 66 anni e 7 mesi.

Tale requisito è stato aumentato di un anno a seguito dell’articolo 24, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed ha subito l’incremento dovuto all’adeguamento alla speranza di vita, ai sensi dell’articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.

Nella  procedura di acquisizione online delle domande a disposizione dei patronati, viene verificato tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto l’avvenuto raggiungimento dei requisiti anagrafici utili per l’accesso all’assegno sociale.

L’ente previdenziale ha sottolineato che la semplificazione della procedura  riguarda anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che si trovano ad aver  perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018: per esempio avendo 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

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