Incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro

Chi va in pensione nel 2021? Le varie modalità di pensionamento

A seguito di una richiesta di chiarimenti rivolta da “Il Sole 24 Ore”, la Direzione centrale pensioni dell’INPS ha spiegato che le pensioni in regime di  Quota 100 non sono cumulabili con i redditi  da prestazioni occasionali remunerate con il contratto telematico Presto e con il Libretto di Famiglia, sostituti dei voucher. L’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, il comma 2 del citato articolo 14 riconosce, al verificarsi di determinate condizioni, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi presenti nelle predette gestioni. Il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Pensioni con Quota 100 e lavoro autonomo occasionale

L’ente previdenziale ha chiarito che sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro.

L’Inps ha precisato, dunque, che che soltanto i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale privi del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del committente sono cumulabili con la pensione Quota 100, mentre altre forme di lavoro occasionale non autonomo non possono rientrare nella deroga del legislatore.

Redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

L’Inps ha indicato un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: compensi percepiti per l’esercizio di arti, redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro, diritti di autore e brevetti.

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