Il Reddito di Cittadinanza è pignorabile. Scopriamo in quali casi

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Un’ordinanza del tribunale di Trani, in contrasto con la normativa applicata finora, ha disposto che il Reddito di Cittadinanza si può pignorare. In effetti, come scrive il sito laleggepertutti.it, ripreso dall’agenzia Adnkronos, lo Stato può riprendersi il sussidio nel caso in cui il percettore non riesca a saldare un debito con il Fisco, o che debba versarlo all’ex coniuge in caso di divorzio.

Questo, per l’appunto, è quanto ha deciso il tribunale pugliese: nell’ordinanza, si legge che “deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’ articolo 545 del Codice di procedura civile, il reddito di cittadinanza, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto reddito ed il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione”.

Pignorabilità del Reddito di Cittadinanza!

Il tribunale di Trani si è espresso nella circostanza di una coppia divorziata arrivata davanti al giudice perché l’ex marito non versava l’assegno di mantenimento all’ex moglie. L’ordinanza ha accolto il ricorso della donna e ha stabilito che l’uomo deve pagare all’ex coniuge una parte del sussidio che riceve dallo Stato. Anzi, non lo farà lui direttamente: lo farà l’Inps, che tratterrà ogni mese dal reddito di cittadinanza l’importo fissato dal giudice e lo girerà all’ex moglie. Secondo il giudice, il reddito di cittadinanza “può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo famigliare”.

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