Il decreto dignità è in vigore: ecco quali sono i principali provvedimenti!

Il decreto dignità è in vigore: ecco quali sono i principali provvedimenti!

Il Senato, ha approvato in via definitiva la conversione in legge del cosiddetto decreto dignità e in data 11 agosto 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, di conversione con modifiche del Decreto Dignità Dl 87/2018. Tale provvedimento è entrato in vigore dal 12 agosto 2018 ma le novità contenute scatteranno dal 1° novembre. Dunque, fino ad allora si potranno applicare le vecchie norme.

Ecco quali sono i principali provvedimenti del decreto dignità.

In base alla nuova normativa, il contratto di lavoro a termine potrà durare al massimo 12 mesi. Il datore di lavoro potrà rinnovarlo, previo accordo del dipendente, fino a quattro volte (non più cinque), fino a un massimo di due anni (in precedenza erano tre).

In caso di rinnovo, dovrà però essere indicata una causale che attesti la presenza di almeno una di queste esigenze: temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria; sostitutive di altri lavoratori, connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria, relativi a picchi di attività stagionali. Inoltre, niente più causali per i lavoratori stagionali. In assenza di causali, dopo i 12 mesi il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato.

Il termine deve risultare da atto scritto, altrimenti non ha efficacia. Il datore di lavoro deve consegnare al dipendente una copia del contratto entro cinque giorni dall’inizio della prestazione. Le nuove regole si applicano a tutti i contratti stipulati dopo il 14 luglio, entrata in vigore del Decreto Dignità (dl 87/2018), oppure alle proroghe successive al 31 ottobre. Si tratta di una precisazione importante, perché esclude dall’obbligo di causale i rinnovi che cadono fra il 14 luglio e il 31 ottobre.

Nel testo di legge viene introdotto anche un nuovo bonus per l’assunzione dei giovani con contratto a tempo indeterminato. Da gennaio, chi assume con il nuovo contratto a tutele crescente chi ha meno di 35 anni otterrà uno sconto del 50% sui contributi da versare per i tre anni successivi all’assunzione (con un tetto però pari a 3.000 euro l’anno).

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