Guida al diritto di visita e di frequentazione dei nonni nei confronti dei nipoti minorenni

Cassazione: anche la nonna acquisita ha diritto a vedere i nipoti

Con il decreto legislativo n. 154/2013 viene riconosciuto il diritto dei nonni e degli altri ascendenti ad avere rapporti con i propri nipoti. Infatti, l’articolo 317-bis del codice civile sancisce che: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.

La posizione della Corte di giustizia europea in materia del diritto di visita e di frequentazione dei nonni.

Come viene riportato sul sito studiocataldi.it, la Corte Giustizia Unione Europea ha stabilito la sussistenza di un diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti affermando che “il legislatore dell’Unione ha scelto l’opzione secondo cui nessuna disposizione doveva restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita”.

“Sottolineando che il riconoscimento di un diritto di visita ad una persona diversa dai genitori può interferire con i diritti e i doveri di questi ultimi, vale a dire, nel caso di specie, con il diritto di affidamento del padre e con il diritto di visita della madre. Di conseguenza, occorre, al fine di evitare l’adozione di misure configgenti e nell’interesse superiore del minore, che uno stesso giudice statuisca sui diritti di visita.” si legge sul sito studiocataldi.it.

A decidere sulle controversie inerenti al diritto di visita dei nonni è del Tribunale per i Minorenni. Se il minore ha già compiuto i 12 anni, ne viene disposto l’ascolto. È comunque possibile ascoltare anche il minore infra-dodicenne ove ritenuto capace di discernimento.

Laddove, si legge sul sito studiocataldi.it, il rapporto tra ascendente e nipote possa risultare pregiudizievole per il minore, il genitore può legittimamente opporsi e non consentire la frequentazione, dovendo però superare in sede di giudizio la presunzione secondo la quale il rapporto tra nonni e nipoti è positivo e costruttivo per lo sviluppo della personalità del minore.

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